Valore legale della pec e messa in mora

Luglio 9, 2013
Dotflorence

Gentile avvocato,

Ho acquistato un cellulare presso un venditore on-line. Dopo alcuni mesi, ha però smesso di funzionare.Essendo ancora in garanzia, ho spedito allo stesso una lettera di messa in mora, via posta certificata(PEC), ben sapendo, però che il venditore non avesse, a sua volta, un indirizzo mail certificato. Tuttavia egli ha replicato alla mia più volte anche firmandosi, dimostrando così di essere a conoscenza degli eventi, come da me contestati. Vorrei sapere se, qualora volessi intraprendere un'azione legale, quella mail possa essere considerata a tutti gli effetti come formale messa in mora o se avrei invece dovuto inviarla a mezzo raccomandata.

La PEC (Posta Elettronica Certificata) rappresenta il corrispondente elettronico della Raccomandata A/R (raccomandata postale con ricevuta di ritorno), tanto è vero che il DPR 11 febbraio 2005 ha stabilito che la posta certificata abbia lo stesso valore legale di quest'ultima.

Si tratta di uno strumento basato sulla posta elettronica attraverso il quale, al mittente, viene fornita una prova legale dell'avvenuta consegna del proprio messaggio.

Tale prova legale è rappresentata da una ricevuta elettronica nella quale viene riportato l'istante temporale della consegna a destinazione.

Il funzionamento è praticamente uguale a quello di una normale casella di posta elettronica.

L'unica differenza è che per, ogni messaggio inviato, il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare allo stesso una ricevuta attestante l'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata.

Ugualmente il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta.

Date queste premesse generali è opportuno sottolineare come ormai, il sistema di Posta Elettronica Certificata sia spesso utilizzato come mezzo per le comunicazioni inerenti i rapporti economici.

L’unico presupposto per l’utilizzo dello strumento a tal scopo è che, però, sia il mittente che il destinatario siano dotati di P.E.C.

In caso contrario, infatti, è come se si fosse inviata una mail ordinaria, il cui valore legale è pressoché nullo.

Ciò in ragion del fatto che il fine ultimo è arrivare sempre più progressivamente a sostituire il sistema di trasmissione a mezzo fax, posta prioritaria o raccomandata per le comunicazioni riguardanti prestazioni economiche e/o professionali.

Ragion per cui occorre che entrambi gli indirizzi siano, in qualche modo, appunto "certificati".

Solitamente, nei rapporti commerciali è d'uso l'utilizzo di due diverse tipologie di comunicazione:

  • il primo consiste in una lettera di richiesta o sollecito, atta a mettere a conoscenza, o ricordare all'altro, l’entità del proprio debito, allegando eventualmente copia delle relative fatture o notule;
  • il secondo consiste in una vera e propria intimazione di pagamento effettuata ai sensi dell’articolo 1219 del Codice Civile, con il duplice effetto di interrompere la prescrizione e di mettere espressamente il cliente in mora, con le relative conseguenze giuridiche.

Brevemente, la semplice richiesta o sollecito di pagamento non può costituire elemento capace di considerare avvenuta la formale messa in mora del cliente.

Pertanto, la semplice richiesta, o il sollecito di pagamento, potrà tutt'al più costituire elemento di prova.

Diverso è invece il caso della vera e propria intimazione di pagamento.

Innanzitutto perché la stessa abbia valore giuridico si richiede in primis la forma scritta.

Va sottolineato che nell’informatica giuridica «forma scritta» equivale a «firma digitale» la quale rappresenta il mezzo elettronico per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail.

In altre parole la firma digitale è il sostituto elettronico della firma autografa in calce ai documenti cartacei.

Ragion per cui, qualora si voglia inviare una formale intimazione di pagamento, con gli effetti di messa in mora, essa deve essere contenuta in un autonomo documento informatico firmato digitalmente.

La successiva trasmissione a mezzo P.E.C. costituirà valido mezzo di prova dal momento in cui verrà “certificato” che sia venuta a conoscenza del destinatario.

Laddove, invece, non venisse soddisfatto anche solo uno dei requisiti suddetti, come peraltro si è già avuto modo di sottolineare, la comunicazione, seppur inviata da indirizzo Pec non potrà considerarsi formale atto di messa in mora.

a cura dell'avv. Florinda Corrado

STUDIO LEGALE
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