Dominio non rinnovato acquistato da terzi

Marzo 8, 2021
Francesco Cattaneo

Cosa accade se il dominio è scaduto e un altro soggetto lo ha acquistato?

Il termine “acquisto” del dominio, purtroppo, rischia di essere fuorviante, in quanto acquistare un dominio non significa che questo appartiene all’acquirente, ma semplicemente che questi lo può utilizzare per un determinato periodo di tempo (solitamente un anno). Se questo “noleggio” non viene rinnovato, infatti, chiunque potrà acquistare quel dominio, registrarlo e farne quello che preferisce, con conseguenze che possono andare dal danno d’immagine al vero e proprio furto d’identità!

Quando si parla di dominio di un sito web, per la precisione, ci si riferisce solitamente alla combinazione di un

  • dominio di secondo livello (costituito solitamente dal brand per il quale si vuole essere riconosciuti e che può essere un nome proprio o di fantasia, o un marchio registrato);

con un

  • dominio di primo livello, il quale a sua volta può essere
    • un ccTLD (country code top-level domain) come il classico .it per l’Italia;
    • un gTLD (generic top-level domain) come i vari .com, .org, .net, .eu e così via.

Quando si crea un sito web, dunque, la prima cosa è la scelta del dominio di secondo livello e il successivo acquisto della sua combinazione con i vari domini di primo livello. Per esempio: per il sito di Fabio Rossi, costui probabilmente acquisterà i domini fabiorossi.it, fabiorossi.com e così via.

Il mancato rinnovo del dominio e le sue possibili conseguenze

La mancata rinnovazione di un dominio può arrecare non pochi fastidi soprattutto a coloro che hanno registrato un dominio a loro nome o, ancor meglio, inserendovi un marchio registrato.

In questi casi, può accadere che questi domini vengano acquistati da altri soggetti, i quali potrebbero utilizzarli:

  • per finalità che nulla hanno a che vedere con il dominio o il suo precedente proprietario. Un classico esempio è quello di un dominio del tipo mariobianchi.com o marchioregistrato.eu, al quale viene associato un sito web russo, con le scritte in cirillico, che parla di un argomento che non c’entra nulla con il vecchio sito,

oppure, ed è lo scenario peggiore 

  • per sfruttare il nome o il marchio contenuto nel dominio, 
    1. o al fine di trarne un profitto (magari pretendendo una sorta di riscatto per la reintestazione al vecchio proprietario),  
    2. o, ancor peggio, per porre in essere veri e propri reati che vanno dalla truffa al furto d’identità, passando per innumerevoli altre fattispecie criminose la cui responsabilità, almeno apparentemente, ricadrebbe sullo sfortunato soggetto ex proprietario del dominio.

Cosa fare in caso di acquisto del dominio scaduto da parte di terzi?

Il primo caso è quello che presenta le maggiori insidie, in quanto spesso si presenta il seguente scenario:

  • l’identità del nuovo proprietario è sconosciuta;
  • il Registrar, ovvero la società presso cui è stato registrato l’acquisto (o, per meglio dire, il “noleggio”) del dominio, è situata all’estero in un paese extra UE;
  • il server presso cui è ospitato il nuovo sito web associato al dominio è anch’esso situato all’estero in un paese extra UE.

In questi casi, la soluzione più semplice appare quella di incaricare una web house del recupero del dominio tramite un’offerta al nuovo proprietario.

Questo perché l’unica alternativa plausibile, dall’esito tutt’altro che scontato, appare quella dell’arbitrato internazionale, i cui costi (esclusi i costi fissi) appaiono difficilmente preventivabili.

Il secondo caso, invece, pone problemi diversi, poiché solitamente si è di fronte a degli illeciti che possono essere o civili, o penali. 

Potrebbe infatti accadere che chi ha acquistato il dominio scaduto voglia:

  • sfruttare illecitamente un marchio famoso per ottenere un vantaggio personale, come nel caso deciso nel 2020 dalla corte di Cassazione nel caso Grazia contro grazia.net;
  • utilizzare l’identità associata al dominio per commettere dei reati come, per esempio, la vendita di merci contraffatte;
  • compiere attività di cybersquatting o domain grabbing.

In questi casi, dunque, appare opportuna l’assistenza di un legale in modo da individuare quali sono state le condotte poste in essere dal nuovo proprietario del dominio ed attivarsi con le relative tutele.

Anche in questo caso, tuttavia, bisogna stare attenti, perché se il dominio non rinnovato è composto da un gTLD (generic top-level domain), ben si potrebbe ripresentare lo scenario da incubo di cui si è detto poco sopra.

Se, invece, il dominio di primo livello è il classico .it, sarà possibile intraprendere azioni legali in Italia, o quantomeno in Europa, e sarà sicuramente più agevole fare un preventivo dei costi e, magari, anche degli esiti.

Conclusioni

Come dice il saggio: “prevenire è meglio che curare”.

Se avete dei domini di secondo livello con il vostro nome, o il vostro marchio, verificate se quelli con un dominio di primo livello generico sono liberi, contattate la vostra web house ed acquistateli subito!

Se invece questi domini sono già in vostro possesso, non commettete la leggerezza di non rinnovarli!

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