Trattamento dati personali internet e privacy online

Giugno 6, 2012
Dotflorence

tutela privacy internet onlineEgregio avvocato, in qualità di proprietario di un sito internet cui è possibile collegarsi con nickname, nonché di responsabile del trattamento dei dati personali, vorrei sapere quali effettivi rimedi posso utilizzare nei confronti di chi utilizza scorrettamente il forum, e nel caso se possa pubblicare stralci delle chat sul forum.
Con riferimento al tema della pubblicazione o meno di parti del contenuto di chat sulle pagine dei forum, occorre procedere ad alcune precisazioni preliminari.
Il forum è uno spazio virtuale dove più soggetti, previa registrazione allo stesso, postano messaggi che permangono nel tempo, al contrario, invece, di una chat, sistema di comunicazione in tempo reale e sincrona, che permette a più utenti collegati nello stesso momento di scambiarsi brevi messaggi scritti.
 Affinché si possa interagire su di un forum è necessario, solitamente, registrarsi.

In quel frangente, oltre ad inserire quello che sarà il proprio nickname con cui interloquire sul forum (o, nel caso, sulla chat) si deve essere edotti anche sul regolamento vigente all'interno di quel forum o di quella chat.
Ciò in ragione del fatto che eventuali infrazioni al regolamento possono essere anche passibili di sanzioni da parte del moderatore.
Con tale termine si usa definire colui al quale è dato, dall'Amministratore del sito, il compito di dirigere i forum.

 tutela privacy riservatezza internet onlineI poteri conferiti ad un Moderatore sono in genere:

- modifica dei post;
- chiusura dei topic;
- cancellazione di messaggi considerati oltraggiosi o comunque non consoni allo spirito del forum;
- assegnazione di avvertimenti agli utenti fino al possibile “bannaggio” (oscuramento), per un tempo determinato, dal forum.

Questo proprio per evitare degenerazioni nelle conversazioni tra utenti.

Nel caso in questione, però, non risulta essere specificato se, il proprietario del sito oltre ad essere responsabile del trattamento della privacy dello stesso, rivesta anche il ruolo di moderatore, così da poter, nel caso, esercitare quei poteri prima menzionati.
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In ogni caso, si ritiene che, in via generale, non sia possibile riversare il contenuto di chat, per quanto pubbliche, su di un forum.
Ciò perché si violerebbe quel principio che vuole impedire a terzi estranei di prendere abusiva conoscenza del contenuto della corrispondenza, anche a prescindere dalla ulteriore divulgazione.
A ciò, peraltro, non esimerebbe nemmeno il fatto che ogni utente, essendo coperto da un nickname, non sarebbe realmente identificabile.
Infatti, ancor prima di una tutela della privacy del singolo utente, risulterebbe violato quel principio di riservatezza della corrispondenza che la giurisprudenza ha ormai pacificamente ritenuto potersi estendere anche alle diverse tipologie di comunicazioni telematiche.
Resta inteso che qualora, invece, si rendessero edotti gli utenti, fin dalla sottoscrizione del form di accesso al forum, di una simile possibilità, nessuna remora ad una simile pubblicazione potrebbe esservi.
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STUDIO LEGALE
AVV. ROBERTO VENTRELLA - AVV. FLORINDA CORRADO – DOTT. LUCA BELLEZZA

Viale Morgagni, 5 – CAP 50134 – Firenze
Tel / Fax 055 433373