Egregio avvocato, sono responsabile di un ristorante di mia proprietà; mi è stata segnalata la recensione su un portale dedicato, dove mi vengono mosse accuse di truffa ed evasione fiscale.
E' possibile tutelare i miei diritti di immagine? Come posso contrastare questa grave accusa e offesa?
L’informazione on line ha rivoluzionato il modo stesso di fare comunicazione.
Infatti, l'enorme potenziale che la Rete possiede permette di veicolare le informazioni attraverso svariate forme di comunicazione.
Internet permette a chiunque abbia una sufficiente conoscenza informatica la piena libertà di accesso all’informazione.
Una piena libertà di accesso non deve però significare che Internet possa divenire una zona franca.
Occorre, allora, che si veda garantita in ogni caso la tutela di tutti quei diritti di rango costituzionale e di valore sociale, quali il diritto al nome, all'immagine, all’onore, alla reputazione.
Proprio su questi ultimi, ai fini di dar riposta al suo quesito, occorre soffermarsi.
L'onore e la reputazione sono protetti dall'art. 595 del codice penale a norma del quale commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui, prevedendo per il colpevole la pena della reclusione fino a un anno o la multa fino ad euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, facendo cioè riferimento ad un episodio preciso e specifico, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Ciò in ragione del ritenere che attribuire ad un soggetto un fatto determinato e specifico abbia l'ef
fetto di ingenerare nel destinatario una maggiore impressione di attendibilità delle circostanze narrate rispetto a quelle raccontate in modo vago, ipotetico o allusivo.
Se, infine, l'offesa è arrecata col mezzo della stampa (giornali, televisione, altri mezzi di informazione) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (forum su internet, social network), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad Euro 516,00.
Comunque, affinché possa dirsi realizzato il reato di "diffamazione e quindi anche quello on-line", non è sufficiente la mera offesa dell'onore o della reputazione.
Si richiede, oltre necessariamente all'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, cosa questa che può aversi anche con la narrazione di un fatto vero, che sia però produttivo di offesa della reputazione altrui, anche la sussistenza di due ulteriori elementi:
1- la comunicazione di tale messaggio a più persone;
2- la volonta' cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione.
Occorre, cioè, che la comunicazione di un determinato messaggio arrivi a più persone, indipendentemente dal fatto che quelle persone abbiano o meno letto quella comunicazione.
Non è invece necessario che l'intenzione di chi dia luogo a quelle determinate espressioni sia necessariamente di offesa, bastando anche solo che si adoperino consapevolmente parole che siano socialmente interpretabili come offensive.
Perciò, laddove venga a mancare uno degli elementi di cui sopra, si potrebbe ragionevolmente far rientrare quelle espressioni nell'ambito del “diritto di critica” che, per essere tale, mai deve trasmodare in insulto o in dileggio.
Prima di concludere, due ultime osservazioni.
Il reato di diffamazione viene definito tecnicamente reato di tipo istantaneo.
Ciò sta a significare che si consuma nello stesso momento in cui appare la notizia e questa è potenzialmente leggibile da chiunque.
Eliminarla, così come correggerla o eventualmente chiedere scusa, può incidere solo sulla eventuale determinazione della pena, ma non sulla sussistenza del reato.
Quanto, infine alla procedibilità, bisogna ricordare che si tratta di reato procedibile a querela di parte. Il termine per la proposizione della querela è di 90 giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza della notizia diffamatoria o dall'ultimo giorno di pubblicazione.
Pertanto, nel caso del quesito che ci sottopone il lettore, sarà importante verificare il tenore delle affermazioni lesive e se le stesse siano ancora pubblicate sul portale di recensioni.
É ovvio che nel caso in cui dovesse essere accertata la lesività delle affermazioni pubblicate, sarà possibile richiedere un risarcimento del danno, anche attraverso la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale.
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STUDIO LEGALE
AVV. ROBERTO VENTRELLA - AVV. FLORINDA CORRADO – DOTT. LUCA BELLEZZA
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