Gentile avvocato,
Ho provocato un sinistro stradale (fortunatamente senza feriti) la notte di qualche giorno fa, intorno alle ore 4 di mattina.
Intervenuti i vigili sul posto, mi hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 1,88 g/l.
Preciso che ho 20 anni ed ho conseguito la patente da 2 anni e la macchina è di proprietà di mia madre.
Vorrei sapere quali rischi corro.
Inoltre, avendo timore che ciò possa provocarmi una diminuzione dei punti sulla patente, vorrei sapere se esiste il modo di poter verificare il saldo degli stessi, magari attraverso internet.
Il fenomeno della guida in stato di ebrezza è, purtroppo, negli ultimi anni divenuto tristemente noto all'opinione pubblica anche per i tragici risvolti, fortunatamente non intervenuti nel suo caso, di cui, quotidianamente i mass media danno notizia.
Proprio per tale ragione il legislatore è intervenuto, arrivando a prevedere misure molto severe nei confronti di chi venisse trovato alla guida in stato di ebrezza.
Arrivando al suo caso concreto, il valore alcolemico a lei riscontrato, la fa rientrare, ai sensi dell'art. 186 Codice della Strada, tra le cd “ipotesi gravissime” ovvero quelle concernenti un tasso riscontrato superiore a 1,5 g/l.
In tali casi la pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.
Inoltre all'accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
In realtà, la dinamica dei fatti così come da lei raccontati comporta in aggiunta a quanto appena sopra indicatole che nel suo specifico caso debbano applicarsi anche ulteriori aggravamenti di sanzioni.
In primo luogo, quelle derivanti dalla sua giovane età.
Si è infatti previsto, attraverso l'introduzione dell'art. 186 bis Codice della Strada, che per i soggetti di età inferiore ai 21 anni, nonché per coloro che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni il limite al valore alcomelico che debba sempre essere non superiore a 0 grammi per litro.
Nel caso in cui, al contrario, venga verificato un limite superiore, le sanzioni stabilite dall'art. 186 subiscono un aumento da un terzo alla metà.
Inoltre, essendo stato commesso l'illecito in orario successivo alle ore 22 e precedente le ore 7, si prevede l'aumento della sola ammenda, da un terzo alla metà.
In ultimo vi è, poi, un'ulteriore elemento aggravante, l'aver provocato un'incidente.
In tali casi, infatti, le sanzioni vengono, automaticamente raddoppiate ed in più si prevede che si debba procedere alla revoca della patente.
Non solo, non è nemmeno possibile poter chiedere la sostituzione dell'eventuale pena detentiva e pecuniaria comminata con quella del lavoro di pubblica utilità.
Si intende con esso, la possibilità che a seguito dell'eventuale condanna il trasgressore sia chiamato alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Tale possibilità , però, è esplicitamente esclusa proprio nei casi, come quello in questione, nei quali sia stato provocato un sinistro.
In ultima istanza, l'aver cagionato un incidente provocherebbe anche, quale ulteriore conseguenza, l'applicazione del fermo sul veicolo per la durata di due mesi.
Senonchè, così come nel caso descrittoci, allorquando alla guida vi sia soggetto diverso dal proprietario tale disposizione non può trovare applicazione.
Ugualmente non potrà prevedersi all'esito di un'eventuale condanna, il disporsi la confisca del mezzo, misura anch'essa che si potrà comminare solo qualora a risultare positivo all'alcool test sia il proprietario dell'autoveicolo.
Tutto perduto dunque?
Nel suo caso specifico probabilmente è il caso di accedere ai riti alternativi previsti dal Codice Penale (rito abbreviato e patteggiamento), che prevedono alcuni benefici, quali sconto di pena di 1/3 ad esempio, ed ottenere anche la sospensione condizionale della pena.
Con l'applicazione di questo beneficio, al reo viene sospesa la pena per un termine di anni 2, durante il quale non si possono commettere altri reati. In caso positivo si estingue il reato, altrimenti la sospensione verrà revocata e la pena verrà eseguita.
Prima di concludere, una breve specificazione.
Si è parlato con riferimento al caso prospettatoci di “ipotesi gravissima”.
Il legislatore ha previsto, in aggiunta ad essa ulteriori due ipotesi di riferimento.
La prima, definita “ipotesi lieve”, viene ad integrarsi nel caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
La sanzione qui prevista è unicamente il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, nonchè la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
L'altra ipotesi grave, è invece sanzionabile come reato penale con l'ulteriore previsione di sanzioni amministrative.
Si integra allorquando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
In questo caso la norma prevede quale pena quella dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 800 a euro 3.200.
All'accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
In ogni caso, è buona norma ricordare che qualora si venisse sorpresi nuovamente alla guida in stato di ebbrezza entro i due anni dalla precedente infrazione, indipendentemente dal tasso alcolemico accertato, non si avrà solo la sospensione, ma addirittura la revoca della patente.
Quanto, invece, alla seconda parte della sua domanda esiste, effettivamente, la possibilità di controllare personalmente il proprio saldo dei punti-patente anche attraverso internet.
E' stato, infatti, creato un sito, www.ilportaledellautomobilista.it attraverso il quale, previa registrazione, è possibile controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
In alternativa, è possibile richiedere la medesima informazione attraverso un apposito numero 848782782, ma attenzione non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.
Per saperne di più su questo tema o per consulenze personalizzate contattateci a: info@dotflorence.com e vi metteremo in contatto diretto con gli esperti!
(Articolo scritto da avv. Roberto Ventrella e dott. Luca Bellezza)
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