Telecamere, videosorveglianza e termine per la conservazione delle immagini registrate

Luglio 14, 2013
Dotflorence

 

Gentile avvocato,

Accade sempre più spesso di notare sulle nostre strade telecamere con funzione di videosorveglianza. Comprendo benissimo l'importanza, anche ai fini di sicurezza, svolte dalle stesse, mi chiedevo però se la loro presenza sia rispettosa della nostra privacy, anche e soprattutto con riferimento al loro termine di conservazione ed al fatto che può accadere che quelle telecamere possano registrare immagini estranee alla finalità per le quali sono state posizionate.

Il tema relativo all'utilizzo delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e, soprattutto, al termine di conservazione di quelle immagini, nel giro di pochi anni, ha visto radicali cambiamenti nell'interpretazione data dalle disposizioni in materia.

Con un primo provvedimento datato 2010, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva stabilito precisi vincoli a cui doversi attenere per utilizzare gli impianti di videosorveglianza.

Si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di garantire che i dati e le immagini raccolte fossero "protette con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di trattamento non consentito o comunque non conforme alle finalità della raccolta, anche con riferimento, ad esempio, alla trasmissione delle immagini".

A tal fine era stata data, tra l'altro, massima priorità alla necessità di adottare "specifiche misure tecniche ed organizzative" finalizzate a vigilare sull'attività svolta da coloro che avessero accesso alle immagini.

Si prevedeva, pertanto, che, accanto all'obbligo di informare il soggetto ripreso della presenza della telecamera ed al divieto di riprendere soggetti che non fossero collegati alle finalità per cui tale telecamere fossero state installate, vi fosse anche l'obbligo di cancellare le immagini registrate una volta raggiunta quella finalità.

Sul punto, poi, con successivo provvedimento dello stesso anno si indicava come la conservazione si potesse protrarre solo per un periodo strettamente necessario - e predeterminato.

Tale periodo poteva variare da poche ore ad un massimo di ventiquattro ore, eccetto il caso di speciali esigenze di "proroga" dovuta a festività o chiusura di uffici o esercizi oppure per adempiere a una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria.

In aggiunta a ciò il provvedimento in questione accordava a specifici soggetti, ad esempio comuni, banche etc, la possibilità di conservare le immagini fino a sette giorni, nel caso in cui l'attività di videosorveglianza fosse finalizzata alla tutela di interessi meritevoli di una maggiore difesa, come la sicurezza pubblica.

L'unico caso, poi, in cui i termini di conservazione potevano essere prolungati addirittura ad un  periodo superiore alla settimana era previsto laddove si avesse specifica richiesta, così come espressamente statuito dall'articolo 17 del Codice della Privacy, Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in caso di rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali .

Senonchè, però, siffatte rigorose linee d'indirizzo si sono poi scontrate, invece, con le più recenti pronunce del Garante sullo stesso tema.

Si è, infatti, fatta sempre più evidente la tendenza dell'Autorità a concedere il prolungamento dei termini per la conservazione delle immagini, che, venendo meno al termine delle 24 ore previsto dalla normativa, si è inteso variare addirittura dai 90 giorni ai 24 mesi.

Prova di un siffatto profondo cambiamento la si può vedere con un primo successivo  provvedimento datato 14 luglio 2011.

In questo caso il Garante ha accordato ad una società operante nell'ambito della componentistica elettronica la possibilità di conservare per novanta giorni le immagini registrate attraverso l'impianto di videosorveglianza.

Tale decisione è stata dall'Autorità Garante giustificata, considerando l'esigenza della società di uniformarsi ai criteri dettati da un protocollo di sicurezza più severo, ovverosia lo standard di sicurezza delle ISO/177799 e ISO/15408 del settore informatico ed elettronico, che è venuto a concedere l'allungamento del periodo di conservazione.

Epperò la decisione che più ha destato meraviglia è datata 7 novembre 2011.

Si tratta di una richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini fino a 24 mesi (non 24 ore, bensì 24 mesi), avanzata da un'azienda produttrice di componenti meccanici di elevata precisione.

Tale richiesta veniva giustificata con la necessità di conservare le immagini per il termine necessario per scoprire eventuali sabotaggi dei prodotti,  verificatisi e denunciati in passato.

Il Garante, intervenendo nella questione, ha accordato all'azienda la conservazione di tutte le immagini registrate per 24 mesi, stabilendo che tali immagini potranno essere visionate esclusivamente per l'accertamento di possibili atti di sabotaggio.

A fronte di siffatti "clamorosi" provvedimenti opposto è quello più recente datato 21 marzo 2012.

Con esso si è negato il prolungamento dei termini di conservazione a 90 giorni ad un'azienda del settore grafico che produce carte di identificazione.

Anche in questo caso alla base della richiesta vi era, a dire dell'azienda richiedente, l'esigenza di rafforzare il livello di sicurezza della società e la necessità di adeguarsi ai parametri fissati dai circuiti internazionali MasterCard International e Visa International, presso i quali l'azienda sarebbe certificata per la produzione di carte di credito.

Tale richiesta non è però stata considerata accoglibile poichè, secondo l'Autorità, non solo le regole prescritte dai manuali degli enti certificatori non sono tassative, in presenza di limitazioni legali interne possono essere, infatti, oggetto di deroga, sempre che la stessa sia sottoposta ed approvata da parte degli stessi committenti, ma anche perchè non si è dato prova di alcun il rischio reale concreto gravante sulla società.

Orbene, da quanto fin qui indicato emerge un quadro che, seppur ancorato, in qualche modo, a quei rischi gravi e specifici di cui all'art. 17 del Codice sulla Privacy ha, purtroppo, prodotto con l'andare del tempo un progressivo allargamento delle maglie e, di conseguenza, il rischio di vedere fin troppo sacrificato il diritto alla privacy per i soggetti che si vedono ripresi, anche a totale loro insaputa, dai sistemi di videosorveglianza.

A cura dell'avv Roberto Ventrella e del dott. Luca Bellezza

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