Gentile avvocato,
Sono proprietario di alcuni appartamenti che ho deciso di affittare ad uso turistico.
Non conosco però gli adempimenti su tale tipologia di locazioni e vorrei, pertanto, avere precise
indicazioni in merito, così da poter essere in regola. Ad esempio se affitto a cittadini russi sarebbe bene predisporre anche un contratto in lingua russa?
Con riferimento alla domanda occorre in primo luogo evidenziare come la materia degli affitti ad uso turistico sia totalmente sottoposta alla disciplina del Codice Civile, con conseguente esclusione di dette categorie di locazioni dalla più specifica normativa in materia.
Conseguenza di ciò è pertanto, in primis, la libera determinazione tra le parti del canone, senza alcun obbligo di versare una caparra né una cauzione e la previsione che, salvo accordi diversi, sono a carico dell'inquilino, eventualmente, solo le spese per piccole riparazioni ed i consumi delle utenze.
Unica regola da seguirsi sul punto, riguarda il fatto che il versamento del canone è vincolato alle regole sulla tracciabilità dei movimenti di denaro; cosicché se il canone di locazione fosse superiore ai mille euro, il pagamento dello stesso non potrà avvenire a mezzo contanti.
Quanto, invece, alla forma del contratto, così come per qualsiasi contratto di locazione, anche quelli turistici, ben dovrebbero essere redatti per scritto, anche se la loro durata sia di pochi giorni. seppure buona parte delle locazioni turistiche, soprattutto se brevi e magari stipulate direttamente dal proprietario, siano, purtroppo, ancora oggi verbali.
In ogni caso la redazione di un contratto scritto resta, a parere di chi scrive, la via più caldamente consigliabile.
Possono accadere, per esempio, sinistri (l'incendio dell'immobile, il furto degli arredi), che inevitabilmente farebbero salire a galla l'irregolarità del contratto.
Oppure può capitare che l'inquilino continui ad occupare l'immobile oltre il termine pattuito verbalmente, rendendo davvero complicato accertare quale fosse detto termine .
Di più, proprio per rispondere alla sua domanda, a parere di chi scrive, ben occorrerebbe predisporre anche una copia tradotta nella lingua del soggetto a cui si affitta l'immobile.
Questo anche per rendere certi e ben comprensibili allo stesso quali siano i propri diritti e doveri.
Fermo restando, in ogni caso, che la copia che la parti dovranno sottoscrivere e che varrà in caso di eventuali controversie sarà quella in italiano.
Ultima annotazione riguarda la durata delle locazioni turistiche.
Solitamente, le stesse sono per definizione stagionali o quantomeno periodiche.
Occorre, quindi, che il proprietario, per evitare che l'inquilino si stabilisca nell'immobile in pianta stabile, si curi che la durata del contratto sia limitata, evitando rinnovi automatici che prolunghino la permanenza dello stesso.
Altro ed ultimo elemento riguarda il mancato obbligo di denuncia della presenza di affittuari all'autorità di Pubblica Sicurezza sempre che si tratti di soggiorni inferiori ai 30 giorni.
Articolo a cura dell'avv. Florinda Corrado
STUDIO LEGALE
Avv. Roberto Ventrella - Avv. Florinda Corrado - Dott. Luca Bellezza
Viale Morgagni, 5 - 50134 Firenze
Email: avvocato@dotflorence.com
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