Il nuovo anno porta con sé subito una significativa novità…l'eliminazione del contante per i pagamenti delle locazioni (anche quelle turistiche o studentesche…); decisione giusta? Sbagliata? Ancora non ci esprimiamo…
In ogni caso vi invitiamo a leggere con attenzione la circolare che abbiamo ricevuto e vi segnaliamo che la dotFlorence Real Estate (e il network di portali da questa gestita: www.apartmentsinflorence.net - www.studentsville.it -https://apartments.theflorentine.net , www.dotflorencerealestate.com , etc) si è subito attrezzata per poter "soccorrere" tutti i proprietari che non siano ancora in possesso di un POS offrendo la possibilità di utilizzare la propria piattaforma tecnologica per i pagamenti (per info contattateci a info@dotflorence.com )
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DAL 1° GENNAIO 2014 PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE CON STRUMENTI TRACCIABILI
Si comunica a tutti i Sigg.ri Clienti che l’articolo 1, comma 50 della legge di Stabilità per il 2014 introduce una deroga alle regole “usuali” in tema di utilizzo del denaro contante (consentito sino a 999,99 euro); si prevede, infatti, che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante (assegni circolari, bonifici, carte di credito, ecc.) e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Quindi a partire dal 1° gennaio 2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative dovranno essere effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili anche se l’importo del canone dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000 euro sancita nell’ambito della normativa antiriciclaggio.
Si osservi, peraltro, che la norma si applica generalmente ai canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dall’esistenza del contratto, vuoi per il caso della mancanza legittima (locazioni transitorie turistiche, non superiori a 30 giorni), vuoi per il caso della mancanza totale del contratto.
Sanzioni
Le conseguenze sanzionatorie per eventuali violazioni non sono di poco conto: infatti, la misura oscilla dal 1% al 40% dell’importo trasferito.
Secondo le indicazioni ministeriali la sanzione si applica sia nei confronti di chi trasferisce sia di chi riceve il contante. Ai sensi dell’art. 58 comma 7 bis del D.Lgs 231/2007, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro, mentre nel caso di violazioni dei limiti per importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Vi invitiamo a commentare l'articolo e a condividere con tutta la community la soluzione da voi adottata per continuare il business nel rispetto della nuova normativa!
(Articolo by dotFlorenceRealEstate team)
Si comunica a tutti i Sigg.ri Clienti che l’articolo 1, comma 50 della legge di Stabilità per il 2014 introduce una deroga alle regole “usuali” in tema di utilizzo del denaro contante (consentito sino a 999,99 euro); si prevede, infatti, che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante (assegni circolari, bonifici, carte di credito, ecc.) e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Quindi a partire dal 1° gennaio 2014, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative dovranno essere effettuati obbligatoriamente con strumenti tracciabili anche se l’importo del canone dovesse essere inferiore alla soglia di 1.000 euro sancita nell’ambito della normativa antiriciclaggio.
Si osservi, peraltro, che la norma si applica generalmente ai canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dall’esistenza del contratto, vuoi per il caso della mancanza legittima (locazioni transitorie turistiche, non superiori a 30 giorni), vuoi per il caso della mancanza totale del contratto.
Sanzioni
Le conseguenze sanzionatorie per eventuali violazioni non sono di poco conto: infatti, la misura oscilla dal 1% al 40% dell’importo trasferito.
Secondo le indicazioni ministeriali la sanzione si applica sia nei confronti di chi trasferisce sia di chi riceve il contante. Ai sensi dell’art. 58 comma 7 bis del D.Lgs 231/2007, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro, mentre nel caso di violazioni dei limiti per importi superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Vi invitiamo a commentare l'articolo e a condividere con tutta la community la soluzione da voi adottata per continuare il business nel rispetto della nuova normativa!
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