Gentile avvocato, ho trovato in internet un sito di social network che indica un account aperto a mio nome e riporta anche mie fotografie. È capitato che alcuni conoscenti abbiano ricevuto inviti di amicizia da parte mia senza che io ne sapessi niente.
La cosa mi ha procurato non pochi fastidi anche in relazione alla mia vita di coppia. Vorrei sapere se vi sono gli estremi per una denuncia.
Il caso che occupa la lettrice è, purtroppo, uno dei casi che negli ultimi anni ha visto crescere il proprio numero, in virtù di notizie e informazioni di qualsiasi persona sempre più reperibili attraverso internet.
A volte basta recuperare generiche informazioni (quali nome, cognome e data di nascita) per creare indirizzi mail o account fittizi con i quali operare sotto falsa identità. Altre volte, recuperando dati più sensibili (dati fiscali, password, ecc. ) è possibile operare anche in nome e per conto dando vita a veri e propri furti di identità telematici, puniti dal codice penale all'art. 494 ovvero la sostituzione di persona.
Nel caso specifico, la lettrice ci informa di aver appurato che un profilo a suo nome è stato creato presso un social network, e che addirittura è presente una fotografia.
La prima cosa da capire dunque è verificare quali informazioni sono presenti sul profilo aperto a suo nome.
Vi sono altre fotografie? Quando è stato creato l'account? Quali notizie sono state utilizzate? Quali sono i dati utilizzati per creare il profilo?
Il Team che gestisce il social network, potrà fornire queste informazioni al fine di capire se si tratti di una vera e propria persona fisica che, con i dati personali della lettrice, abbia creato un profilo senza il consenso dell'interessato e diffondendo false notizie o pubblicando immagini private.
In questo caso specifico siamo certamente di fronte ad una vera e propria violazione non solo della privacy (anch'essa punibile), ma anche una violazione del Codice penale, concretizzando il reato di sostituzione di persona cui si accennava in precedenza.
La querela, dunque, è certamente una strada percorribile, anche perché il reato è procedibile di ufficio e quindi non vi è un termine perentorio entro il quale debba essere presentata.
Inoltre, la diffusione di notizie inesatte o che ledono la reputazione può integrare anche il reato di diffamazione, come sembra possa essere accaduto nel caso di specie, attraverso gli “inviti di amicizia” che sono stati effettuati.
La Polizia Postale, attraverso la disamina dei file di account potrà eventualmente risalire al terminale dal quale è stato creato il profilo e identificare, dove possibile, l'utilizzatore del computer.
Per maggiore completezza, si segnalano anche dei programmi (malware) che se installati sul computer, catturano informazioni sensibili per poi farle girare in rete. In questi casi però ci si limita molto spesso a ricevere generiche e-mail che a loro volta (all'apertura delle stesse) installano il medesimo programma sul computer del destinatario.
É buona norma dunque verificare e proteggere il proprio computer contro questi programmi ed aumentare la sicurezza della privacy e la diffusione di dati sensibili sia sul proprio computer sia attraverso i pannelli di controllo dei social network cui ci si iscrive.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a cura dell'avv. Roberto Ventrella e del dott. Luca Bellezza
avv. Roberto Ventrella
viale Morgagni, 5
50134 – Firenze
TEL. +39 055 433373
E-mail: avvocato@dotflorence.com