Internet e il diritto all'oblio. L'avvocato risponde!

Maggio 16, 2012
Dotflorence

problematiche legali google e la tutela della privacy e delle reputazione personale onlineInternet e' sempre piu' presente in tutti i settori della nostra vita personale, professionale, commerciale. Questo ha comportato l'inevitabile sorgere di inedite problematiche legali collegate con la privacy, la reputazione, la contrattualistica, la burocrazia online.
DotFlorence ha quindi deciso di collaborare con un pool di giovani avvocati esperti di web che si sono resi disponibili e rispondere alle sempre piu' frequenti domande che vengono poste dagli utenti della rete che hanno sempre piu' difficolta' a tutelare i loro diritti in Rete.
Di seguito vi presentiamo la risposta degli esperti su un tema davvero caldo in questo periodo: la tutela del diritto all'oblio in rete (del quale avevamo gia' parlato in un precedente articolo, vedi: tutela reputazione online 
Se anche voi volete porre una o piu' domande ai nostri Avvocati sulle tematiche inerenti il complesso (e mutevole) rapporto fra web e diritti (personali, reputazione, privacy, brand, rispetto contrattualistica, etc)  scrivete a info@dotflorence.com e riceverete presto risposte esaurienti che saranno anche pubblicate in questa nuova sezione del blog di dotFlorence.
Buona lettura!
(dotFlorence Team) 


SUL DIRITTO ALL'OBLIO
Risponde il team di Avvocati Web che collaborano gratuitamente con dotFlorence Srl (Roberto Ventrella, Luca Bellezza, Florinda Corrado)
“Egregio Avvocato,
sempre più i fatti di cronaca riportano notizie riguardanti nomi, persone e fatti ben specifici i quali lasciano traccia nel mare di informazioni che è rappresentato da internet e per un tempo sempre più lungo, senza che si possa in alcun modo intervenire per vedere tutelato il proprio diritto alla riservatezza. Ad oggi quali sono le possibili difese?”
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Il diritto all'oblio è il diritto di ognuno a non vedere riproposti al pubblico fatti propri che in passato furono oggetto di cronaca.
Tale garanzia fu riconosciuta, già a partire dai primi anni '70, dalla Suprema Corte di Cassazione.

Con plurime statuizioni si era venuti, infatti, al riconoscimento del diritto all'oblio come diritto facente parte dei diritti cd ”inviolabili”, di quei diritti cioè che, seppur non esplicitamente espressi dalle Costituzioni, sono da esse riconosciuti e tutelati.
Ciò in ragione del fatto che fin da quegli anni si era ritenuto imprescindibile riconoscere il pieno diritto al che un individuo, che avesse commesso un reato in passato, potesse richiedere che quello stesso reato non venisse più divulgato dalla stampa e dagli altri canali di informazione.
Tutto questo, naturalmente, a condizione che l'opinione pubblica avesse potuto avere nell'immediatezza dei fatti una quanto più precisa e completa informazione.
Una siffatta ricostruzione sistematica nasceva dal seguente presupposto.
A partire dal momento in cui il fatto sia stato interamente conosciuto, l’interesse pubblico alla sua riproposizione deve andare scemando fino a scomparire, divenendo quel medesimo fatto, con il decorso del tempo, quasi un fatto privato e pertanto suscettibile di essere tutelato dal diritto di riservatezza.
Senza dimenticare, peraltro, che uguale diritto deve riconoscersi nei confronti delle vittime del reato.
Le problematiche sottese alla sussistenza di tale diritto, ed il loro intrecciarsi in maniera così complessa, sono, peraltro, letteralmente esplose con l'avvento di Internet.
Molte volte, infatti, basta digitare un semplice nome e cognome su di un qualsivoglia motore di ricerca per ottenere il rifiorire da archivi storici di notizie lontane anche decenni, di materiale che può risultare sconveniente e dannoso per la personalità di chi è protagonista di quel materiale, pur essendo trascorso un periodo di tempo estremamente rilevante e senza che siano intervenuti nuovi elementi che ne giustifichino ancora la diffusione.
Con ciò andando a ledere soggetti che, magari, a distanza di anni hanno completamente cambiato vita od anche semplicemente intrapreso una diversa attività professionale.
Proprio per evitare questi rischi si è ritenuto da parte dell'Autorità Garante della Privacy di dover intervenire sul tema con la decisione n. 249 del 2005.

In essa l'autorità, era addivenuta alla determinazione del seguente principio: “Trascorso un congruo periodo di tempo, occorre si provveda a collocare le notizie di vari anni or sono in una pagina accessibile solo dall'indirizzo web. Tale pagina, ricercabile nel motore interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca”.

Unica eccezione all'esplicarsi di tale principio era ed è ravvisabile in una eventuale stretta correlazione di quegli stessi fatti con nuovi casi di cronaca o in un persistente interesse pubblico alla loro diffusione.
Ciò proprio al fine di contemperare le diverse esigenze scaturenti sia dalla salvaguardia dell'estrema utilità ed efficienza dei motori di ricerca che dalla tutela della reputazione e della riservatezza dei soggetti.
Anche la Commissione Europea, recentemente, ha manifestato l'intenzione di occuparsi della questione “diritto all'oblio”, tanto da presentare il 25 gennaio 2012 una riforma globale per la tutela della privacy degli utenti sul web, da convertire in legge da tutti gli stati membri entro il 2015, con i seguenti obiettivi:
- la possibilità che i propri dati personali siano cancellati e non siano più processati laddove non siano più necessari in relazione alle finalità per cui erano stati raccolti;
- l'obbligo da parte del soggetto che ha reso pubblici i dati di informare della richiesta di cancellazione altri soggetti che abbiamo copiato le informazioni o le abbiano linkate.
In questo contesto ed in attesa di atti comunitari ufficiali, l'Italia rimane, all'interno della comunità europea, il paese dove il diritto all'oblio ha ottenuto una cornice quanto più esaustiva.

Riprova ne è anche l'ultima decisione adottata sul tema dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012, Terza Sezione Civile), che ha nuovamente fatto proprio l'indirizzo dettato a suo tempo dall'Autorità Garante della Privacy, rivolto all'obbligo di creazioni di motori interni ai siti, così da impedire l'accesso diretto, mediante i comuni motori di ricerca, alle notizie contenute negli archivi storici degli stessi.
Quali strade intraprendere, allora, per vedere tutelato il proprio diritto all'oblio?
Ad oggi, la persona interessata , a norma dell'art. 7 Dlgs 196/2003, può contattare i singoli siti internet (con richiesta di cancellazione delle informazioni che lo riguardano) e/o proporre un esposto dinanzi al Garante della Privacy.
A cura dell'avv. Roberto Ventrella e del dott. Luca Bellezza
Per maggiori info: info@dotflorence.com
Si fa presente che il parere prestato online è totalmente gratuito; non potrà considerarsi consulenza e quindi esauriente.
STUDIO LEGALE - AVV. ROBERTO VENTRELLA - AVV. FLORINDA CORRADO
Viale Morgagni, 5 - 50134 - Firenze - Tel / Fax 055 433373
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>> Articolo correlato: Tutela reputazione personale online (di Marco de la Pierre)