Ecco un'altra mail di richiesta che abbiamo ricevuto da un nostro lettore:
Gentile staff di dotFlorence, vorrei sottoporre all'attenzione dei vostri avvocati, la lettera che ho inviato all'amministrazione della RAI, in seguito ai loro solleciti (2) di pagamento del Canone Rai. Visto che non ho televisori collegati con le antenne vorrei sapere cosa ne pensate della mia lettera e vorrei sapere se ho possibilità di evitare il pagamento del canone, date le condizioni che descrivo nella lettera.
Grazie per la vostra risposta.
LETTERA DEL NOSTRO LETTORE ALL'AMMINISTRAZIONE RAI
Gentile amministrazione,
in seguito alla vostra richiesta di pagamento di abbonamento RAI comunico che non ho alcun televisore in casa collegato con delle antenne atte alla ricezione del vostro segnale.
Segnalo però che possiedo – come molti cittadini – i seguenti device: uno smartphone, un tablet, un computer che non utilizzo per guardare i canali RAI.
Possiedo anche una TV non collegata ad alcuna antenna in quanto la utilizzo solo per visionare i DVD.
Vorrei sapere se alla luce di quanto possiedo devo comunque pagare l’abbonamento alla RAI, broadcast che ammiro ma di cui non fruisco?
Mi permetto di aggiungere che ho scaricato sul mio tablet Ipad l’app BBC READER tramite la quale è possibile accedere a moltissimi contenuti della BBC (Documentari, Fiction, News, etc) che pago – felicemente - circa 8€ al mese con accredito automatico su carta di credito.
Mi chiedo, visto che la tecnologia esiste perché non create anche voi un sistema simile? Così, chi vuole fruire dei vostri programmi, dei vostri archivi e in generale dei tanti contenuti di qualità della RAI può farlo corrispondendo un giusto canone coerente con il consumo effettivo dei vostri programmi!
Vi saluto e resto in attesa della vostra cordiale risposta in merito al mio abbonamento e in merito alle suggestioni che ho inserito nell’ultima parte della mia lettera.
Cordiali saluti,
Un lettore del blog di dotFlorence
LA RISPOSTA DEI NOSTRI AVVOCATI:
Il pagamento del canone RAI è disciplinato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880, il quale testualmente recita:
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.
La seconda parte dell'articolo in questione, rileva ai fini della domanda del lettore, in quanto stabilisce una presunzione di possesso dell'apparecchio adatto o adattabile alla ricezione di programmi TV quando si è in presenza dell'antenna TV sullo stabile del palazzo e/o del relativo segnale all'interno dell'abitazione. La presunzione quindi fa scattare l'obbligo del pagamento del canone.
Per tutti coloro che non sono in possesso di apparecchio TV, dunque, vi è l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata da inviare alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To), di non essere in possesso di alcun apparecchio adatto o adattabile alla ricezione dei programmi TV.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre per evitare il pagamento degli anni successivi.
La prima parte dell'articolo citato invece è sicuramente quella che ha suscitato non pochi dibattiti e polemiche sulla interpretazione da accordare agli apparecchi “adatti o adattabili” alla ricezione, tanto da far pensare in un primo momento all'obbligo di pagamento del canone anche per PC, Tablet, Smartphone, TV con funzione di visione solo DVD, ecc. Adattabile è infatti un termine che astrattamente potrebbe ricomprendere una quantità molto elevata di apparecchi.
Sul punto, è intervenuto a chiarimento il Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dott. Attilio Befera,(https://www.abbonamenti.rai.it/doc/nota-Agenzia-Entrate-canone-rai-22-02-2012.pdf), il quale in una nota del 22.02.2012 ha chiarito cosa si debba intendere per apparecchio adatto o adattabile.
A titolo esemplificativo sono riportate in tabella alcune tipologie di apparecchi adatti o adattabili.
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare).
Stando così le cose dunque, i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Lo stesso dicasi per Tablet e Smartphone i quali, evidentemente utilizzano la connessione internet per l'eventuale fruizione dei programmi TV.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, come tipicamente un televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD). Lo stesso si potrà dire per i Monitor TV, i quali sono dotati, ab origine, di sintonizzatore (o per chiavi USB con sintonizzatore).
In tutti questi casi, per rispondere al quesito del lettore, unico rimedio è quello di effettuare una disdetta (con le modalità di cui sopra) chiedendo l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi che non verranno utilizzati per la fruizione dei programmi TV.
Le stesse conclusioni possono trarsi in merito al pagamento del canone speciale RAI che è rivolto ai titolari di attività commerciali e/o professionali (alberghi, bar, ristoranti, uffici...).
Ultima nota riguarda il fatto che il possesso in ambito familiare di semplici apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.
(Articolo a cura dell'avv. Florinda Corrado)
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STUDIO LEGALE – AVV. ROBERTO VENTRELLA - AVV. FLORINDA CORRADO
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