Come difendersi dalle recensioni anonime in Internet

Giugno 27, 2013
Dotflorence

recensioni anonimeGentile avvocato, ho avuto modo di leggere il suo precedente articolo riguardante recensioni che appaiono su internet contenti commenti diffamatori e vorrei sottoporle il mio caso.Sono titolare di una struttura ricettiva e, navigando su internet, mi sono imbattuto in un sito specializzato in recensioni su alberghi e ristoranti, all'interno del quale ho trovato recensioni negative sulla mia struttura di persone che ritengo non abbiano mai soggiornata nella stessa. Ora, non essendo contenute nelle stesse parole diffamatorie, ma avendo toni fortemente negativi sulla struttura e sulla conduzione della stessa, quali strumenti posso avere per tutelare la mia attività??

Il fenomeno dei siti specializzati in recensioni su strutture alberghiere sta ormai provocando sempre più reazioni da parte di esercenti delle stesse che si sentono colpiti dal dilagare del fenomeno.

Ciò perchè, anche laddove i giudizi espressi non abbiano contenuto diffamatorio, la garanzia dell'anonimato che tali siti permettono, consente agli internauti di immettere giudizi anche fortemente negativi senza che si sia proceduto ad accertarsi controlli che quell'utente abbia goduto o meno dei servizi della struttura.

Non solo, vi è un'evidente aggiramento della normativa nazionale in materia di privacy, laddove si cita la struttura alberghiera e/o ristorativa, indicandone magari tutti i riferimenti più stretti, ivi compreso le generalità del titolare, senza che vi sia stata alcuna precedente richiesta di liberatoria scritta a tale scopo.

Appaiono quindi palesi, i possibili danni (economici e non) che tali recensioni possono produrre, considerato, peraltro, il notevole numero di contatti giornalieri che contano tali siti.

Orbene, dopo aver ribadito che laddove il giudizio negativo si tramuti in una vera e propria diffamazione potranno adire le competenti vie giudiziarie penali (così come indicato nel precedente articolo.........), qui si vuole porre l'attenzione su come veder tutelati ed, eventualmente risarciti, i danni che tali commenti possono provocare, indipendentemente da un ipotetico contenuto oltraggioso.

Come si era già avuto modo di indicare brevemente nel precedente articolo, le strade che possono essere intraprese, in tali casi, appaiono essenzialmente due.

La prima prevede una formale richiesta di risarcimento danni per lesione della reputazione professionale, con conseguente avvio della conseguente azione giudiziaria.

Tale strada appare, però, non semplice per due motivazioni.

Da un lato, infatti, si pone il problema del soggetto a cui indirizzare una simile richiesta.

Come, infatti, chi si è purtroppo già imbattuto in una simile problematica sa, i responsabili di alcuni tra i più importanti e conosciuti di questi siti hanno previsto espressamente nel proprio regolamento di non fornire mai, a terzi, gli indirizzi email dei recensori, fatta eccezione solo per i propri partner commerciali.

In più, nelle "condizioni d'uso" di tali siti è inoltre d'uso declinare sostanzialmente ogni responsabilità per i commenti di terzi.

In ultimo, in aggiunta a questi due fattori, occorre inoltre evidenziare come il nostro ordinamento preveda che affinchè possa essere richiesto il risarcimento di un danno da reputazione professionale, ovvero quella tipologia di danno che in casi come questi maggiormente si appalesa, occorre dimostrare non soltanto l'avvenuta effettiva lesione della reputazione professionale del soggetto, ma si dovrà anche provare che la stessa abbia provocato una perdita patrimoniale oppure un danno non patrimoniale, ovverosia un danno morale.

Per far ciò occorrerà, ad esempio, allegare richieste di disdette intervenute successivamente alla pubblicazione del commento negativo.

Altra strada, invece, percorribile appare quella della proposizione di ricorso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette.

Il concetto di pratica commerciali scorretta seppur estremamente tecnico può essere riassunto come quell'azione finalizzata a“falsare il comportamento dei consumatori” oppure ad “alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione”

Andando ancor più nel concreto, l’azione scorretta deve sempre tradursi nella comunicazione o di “informazioni non vere, oppure di informazioni che, seppure di fatto corrette, sono presentate in maniera tale da trasmettere un messaggio che appaia come non vero”

In entrambi i casi la conseguenza dovrà risiedere nell'indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Una volta accertata la violazione l’Autorità ne inibisce la continuazione, irrogando all’impresa responsabile della condotta scorretta una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000,00 euro.

Proprio questa seconda strada appare, a parere di chi scrive, maggiormente perseguibile anche in ragione della previsione introdotta dall'art.7 del d.l. 24.01.2012, n.1 convertito nella legge 24.03.2012 n.27, a mezzo della quale si è provveduto, attraverso una integrazione dell'art. 19 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), così come modificato dal decerto legislativo 146 del 2007 ad estendere la tutela contro le pratiche commerciali scorrette delle quali risultino "vittime" le cosiddette microimprese, con ciò indicando quelle 2entità, cosietà o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esrcitino un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro.

Insomma, l'identikit preciso delle vittime "preferite" delle recensioni anonime.

>> Leggi anche articolo "Assistenza legale per recensioni diffamatorie"

A cura dell'avv. Florinda Corrado

STUDIO LEGALE

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